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Provincia di Benevento, ecco i redditi di tutti gli amministratori comunali

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri comunali dei comuni della provincia di Benevento? Ecco i redditi degli amministratori dei comuni della provincia di Benevento. I redditi sono stati acquisiti dai siti ufficiali e dalle sezioni di amministrazione trasparente di ogni singolo comune.

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri della provincia di Benevento?

Non tutti gli attuali amministratori in carica dei vari comuni di Benevento hanno pubblicato sul sito ufficiale i propri dati reddituali. In questa tabella è possibile trovare i redditi di sindaci, assessori e consiglieri comunali di ogni singolo comune della provincia di Benevento, nel caso in cui questi siano stati pubblicati sui siti ufficiali.

Provincia di Benevento: i redditi di tutti i comuni

Clicca sul singolo comune per visualizzare i dati reddituali.

Comuni  Popolazione
residenti
Benevento 59.200
Montesarchio 13.536
Sant’Agata de’ Goti 11.028
San Giorgio del Sannio 10.048
Airola 8.353
Telese Terme 7.711
Apice 5.578
Guardia Sanframondi 4.886
Morcone 4.828
San Bartolomeo in Galdo 4.644
Sant’Angelo a Cupolo 4.270
Limatola 4.158
Moiano 4.102
San Salvatore Telesino 4.056
Cusano Mutri 3.982
Paduli 3.863
Cerreto Sannita 3.812
Solopaca 3.766
San Nicola Manfredi 3.677
Faicchio 3.594
Torrecuso 3.414
Ceppaloni 3.346
Foglianise 3.258
San Marco dei Cavoti 3.225
San Leucio del Sannio 3.083
Pietrelcina 3.047
San Giorgio La Molara 2.946
Vitulano 2.931
Dugenta 2.788
Amorosi 2.727
Apollosa 2.668
Castelvenere 2.661
Calvi 2.627
Ponte 2.550
Pago Veiano 2.394
Colle Sannita 2.368
Circello 2.299
Baselice 2.266
Frasso Telesino 2.224
San Lorenzello 2.191
Durazzano 2.178
Pannarano 2.144
Pontelandolfo 2.119
Bucciano 2.106
San Lorenzo Maggiore 2.098
Paolisi 2.082
Cautano 2.027
Arpaia 2.000
Pesco Sannita 1.936
Melizzano 1.806
Fragneto Monforte 1.793
Campoli del Monte T. 1.657
Buonalbergo 1.651
Paupisi 1.628
Molinara 1.587
Tocco Caudio 1.513
Castelpagano 1.447
Montefalcone di Val F. 1.429
Foiano di Val Fortore 1.404
Bonea 1.386
Puglianello 1.332
Casalduni 1.301
San Martino Sannita 1.259
Forchia 1.223
Castelpoto 1.201
Reino 1.162
Castelvetere in Val F. 1.130
Campolattaro 1.012
Fragneto l’Abate 1.010
Santa Croce del Sannio 886
San Nazzaro 885
Castelfranco in Miscano 873
San Lupo 769
Arpaise 759
Sassinoro 614
Pietraroja 522
Sant’Arcangelo Trimonte 520
Ginestra degli Schiavoni 464

 

 


Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?

Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

 

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

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