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Università del Sannio, i redditi: quanto guadagnano il rettore, Senato, dirigenti e professori?

Quanto guadagnano il rettore, i componenti del Senato accademico, dirigenti e professori dell’Università del Sannio? Ecco i redditi acquisiti dal sito ufficiale dell’Università del Sannio e dall’amministrazione trasparente.

Quanto guadagnano rettore, Senato, dirigenti e professori dell’Università del Sannio?

Tutti gli attuali amministratori in carica hanno pubblicato sul sito ufficiale dell’Università del Sannio i propri dati reddituali. Ecco i redditi del rettore, dei componenti del Senato accademico, dei  dirigenti e dei professori dell’Università del Sannio.

Università del Sannio: i redditi

Rettore

  • Gerardo Canfora
    • Rettore
    • reddito 2018: 76.111,00 euro

Senato Accademico

Rappresentanti dei Professori di I fascia

  • Vittorio Colantuoni
    • Professore
    • Beni immobili: 2 proprietà
    • Beni mobili: 3 auto
  • Gaetano Continillo
    • Professore
    • reddito 2017: 75.119,00 euro
    • reddito 2016: 75.232,00 euro
    • reddito 2015: 71.348,00 euro
    • beni immobili: 4 proprietà
    • beni mobili: 1 auto

Rappresentanti dei Professori di II fascia

  • Filomena Ornella Amore
    • Professoressa
    • reddito 2017: 59.047,00 euro
    • reddito 2016: 57.138,00 euro
    • reddito 2015: 56.355,00 euro
    • beni mobili: 1 auto
    • beni immobili: 1 proprietà
  • Gaetano Natullo
    • Professore
    • reddito 2016: 39.360,00 euro
    • reddito 2015: 46.726,00 euro
    • beni mobili: 2 auto
    • beni immobili: 1 proprietà

Rappresentanti dei Ricercatori

  • Franco Frattolillo
    • Dottore
    • reddito 2016: 39.420,00 euro
    • reddito 2015: 42.860,00 euro
    • beni mobili: 3 autovetture
    • beni immobili: 1 proprietà
  • Roberta Mongillo
    • Dottoressa
    • reddito 2017: 34.786,00 euro
    • reddito 2016: 38.620,00 euro
    • reddito 2015: 36.714,00 euro
    • beni mobili: 1 auto

Rappresentanti del Personale Tecnico-amministrativo

  • Angela Del Grosso
    • reddito 2017: 21.148,00 euro
    • reddito 2016: 21.759,00 euro
    • reddito 2015: 21.569,00 euro
    • beni mobili: 1 auto
    • beni immobili: 1 proprietà

Rappresentanti degli Studenti

  • MASSIMO DE CILLIS
    • reddito non dichiarato
  • PIO MOLINARO
    • reddito non dichiarato

Consiglio di Amministrazione

  • Gerardo Canfora
    • Professore Ordinario
    • reddito 2018: 76.111,00 euro
    • reddito 2017: 76.544,00 euro
    • reddito 2016: 79.279,00 euro
    • reddito 2015: 71.227,00 euro
    • beni immobili: 1 proprietà
    • beni mobili: 1 auto e 1 moto
  • Antonella Tartaglia Polcini
    • Professore Ordinario
    • reddito 2017: 62.319,00 euro
    • reddito 2016: 62.940,00 euro
    • reddito 2015: 65.210,00 euro
    • beni immobili: 5 proprietà
    • beni mobili: 1 auto
  • Ettore Varricchio
    • Ricercatore
    • reddito 2016: 50.018,00 euro
    • reddito 2015: 47.576,00 euro
    • beni mobili: 4
    • beni immobili: 26 proprietà
  • Pierangela Mottola
    • Personale Tecnico Amministrativo
    • reddito 2015: 40.512,00 euro
    • beni immobili: 9 proprietà
    • beni mobili: 3 veicoli
  • Roberto Cappabianca
    • reddito 2017:  216.608,00 euro
    • reddito 2016: 207.995,00 euro
    • reddito 2015: 187.566,00 euro
    • beni immobili: 2 proprietà
    • beni mobili: 2 auto
  • Daniele Cutolo
    • reddito 2017:  631.080,00 euro
    • reddito 2016: 421.020,00 euro
    • reddito 2015:  516.985,00 euro
    • beni immobili: 2 proprietà
    • beni mobili: 1 auto e 1 moto
  • GABRIELE UVA
    • reddito non dichiarato
  • Ludovico Barone
    • Direttore Generale
    • reddito 2015: 19.848,00 euro
    • beni immobili: 9 proprietà
    • beni mobili: 1 auto e 2 moto

Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?

Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

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